Regolamento

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
" Female Coach Academy”


A Roma (RM) in Via Guido Farina 15 si sono riuniti il giorno 29/04/2021 per costituire un'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, i signori:


Simone Liparoti nato a Cetraro (CS) il 30/03/1995 residente a Fagnano Castello (CS) 
in Via Salvo D'Acquisto 23, C.F. LPRSMN95C30C588X

Fabrizio Liparoti nato a Cetraro (CS) il 14/08/1989 residente a Fagnano Castello (CS) 
in Via Salvo D'Acquisto 23, C.F. LPRFRZ89M14CS88H

Franco Liparoti nato a Fagnano (CS) il 08/11/1960 residente a Fagnano Castello (CS) 
in Via Salvo D'Acquisto 23, C.F. LPRFNC60S08D464X 


I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Simone Liparoti che a sua volta propone Segretario il Sig. Franco Liparoti.
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione sportiva, ne legge lo Statuto che dopo ampia discussione, viene posto a votazione e approvato alla unanimità.
Lo Statuto, conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce che l'adesione all'Associazione Sportiva è libera, che le cariche sociali sono elette su base democratica e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
I soci dichiarano all’unanimità la loro volontà di affiliarsi ad uno degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale. 

La proposta viene approvata all'unanimità.

I Presenti deliberano inoltre che l'associazione venga chiamata:
"Female Coach Academy Associazione Sportiva Dilettantistica"
con sede in Roma (RM), Via Guido Farina 15 e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo:

Presidente: Simone Liparoti
Vice Presidente: Fabrizio Liparoti
Tesoriere / Segretario: Franco Liparoti

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie I' assemblea.


STATUTO DELL' ASD
"Female Coach Academy”

Denominazione e sede
Art.1) Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita I' Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:
"FEMALE COACH ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"
In breve “Female Coach Academy ASD”
L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui I' Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Art.2) L' Associazione ha sede in Via Guido Farina, 15 00166 Roma.
Finalità
Art.3) L' Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.
L 'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.
Art.4) L'associazione si propone di:
Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all'attività del fitness e del bodybuilding. Nelle specialità ad esso/a appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale;
Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
Promuovere attività didattiche per l’avvio, I’ aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
Indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione;
Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
L' Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L' Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
Durata
Art.5) La durata dell' Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.
Soci
Art.6) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all' Associazione esistono parità di diritti e di doveri.
Art.7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
Possono essere inoltre soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legate.
All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art.8) Tutti i soci hanno diritto di:
Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione
I soci sono tenuti:
All'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e del\e deliberazioni assunte dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie ;
Al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
Al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.
Art.9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione.
Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.
Il tesseramento dei soci, ottenuto tramite la quota sociale, ha scadenza annuale, ovvero il 15/12 di ogni anno.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili
Art.10) La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso o ritardo nel pagamento della quota associativa.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’ esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
Che, in qualunque modo, arrechi danni materiali, o anche morali, all'Associazione.
L 'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'espulsione; Il ricorso verrà esaminato dall' Assemblea nella prima riunione ordinaria. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
Art.11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all' Associazione.
Art.12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Art.13) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
Quote e contributi degli associati;
Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
Eredità, donazioni e legati;
Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito --a titolo esemplificativo e non esaustivo -- da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso I 'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Assemblea dei soci
Art.14) Gli Organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).
Tutte le cariche sono gratuite.
Art.15) L Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell'associazione; è composta da tutti i soci per i quali
sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
Art.16) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail, fax, telegramma, lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell'Associazione o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonchè l’ordine del giorno.

Art.17) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purchè in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominate o con voto segreto.
Art.18) All' Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
• Approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
• Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
• Eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
• Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del
giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:
• Deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
• Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
• Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
Art.19) L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
Art.20) L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall' Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Art.21) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.
Consiglio Direttivo e Presidente
Art.22) II Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall' Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta o eventuali compensi per prestazioni lavorative.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica, comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Art.23) II Consiglio Direttivo e dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
• Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
• Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
• Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
• La redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
• La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
• La fissazione delle quote sociali;
• La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
• La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
• La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
• Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Art.24) II Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale ii voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.25) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. E’ eletto dall’ Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.
Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttiva e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
Art.26) II Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimenta.
Art.27) II Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Collegio dei Revisori dei Conti
(qualora eletto)
Art.28) Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall' Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Segretario e Tesoriere
Art.29) II Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresi, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a Iiquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Art.30) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell' Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art.31) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimenta, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. II Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario
Art.32) II patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:
• Quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
• Eventuali entrate di carattere commerciale;
• Eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
• Eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.
Art.33) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti nè in forma diretta nè indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.34) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l 'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art.35) Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. 
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
Scioglimento
Art.36) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall' assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Norme finali
Art.37) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Art.38) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.
II presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’ Atto Costitutivo.